Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

 

Sicurezza e igiene del lavoro

Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in alcuni casi, il lavoro o l’ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro. Se nell’attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono presenti rischi d’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché rischi derivanti dai processi produttivi (movimenti, postazioni di lavoro, fatica mentale e fisica, ecc.), che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la normativa stabilisce che il datore di lavoro concordemente con il medico competente deve adottare misure di prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro. Se tali modifiche non sono possibili, il datore di lavoro deve procedere o allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, o all’astensione anticipata dal lavoro informando contestualmente il Servizio ispezione del lavoro territoriale

Il D.Lgs. 151/01, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, ha compreso e armonizzato le precedenti norme:

Legge 1204/71 “Tutela delle lavoratrici madri”;

D.P.R. 1026/76 “Regolamento d’esecuzione della Legge 1204/71”;

Legge 903/77 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”;

Legge 194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione della gravidanza”;

D.Lgs. 645/96 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

 

 

 

Il Testo unico:

1. prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza durante il periodo della gravidanza, dalla presentazione del certificato medico al datore di lavoro, e fino a sette mesi di età del figlio. La tutela si estende alle adozioni o agli affidi;

2. prevede la possibilità d’usufruire del congedo parenterale per entrambi i genitori, sia in modo congiunto che separato.

 

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a usufruire di permessi retribuiti per l’effettuazione d’esami prenatali nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro: gli accertamenti clinici e le visite mediche specialistiche possono essere effettuate dietro presentazione della richiesta e della documentazione giustificativa attestante la data e l’orario d’effettuazione degli esami (art. 14).

 

È vietato adibire al lavoro le donne (art. 16):

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, se il parto ritarda per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;

- durante i tre mesi dopo il parto;

- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, in questo caso tali giorni non goduti si sommano al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

 

Per scelta della lavoratrice, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l’astensione può partire dal mese precedente la data presunta del parto ed estendersi ai quattro mesi successivi, sempre che non vi siano pregiudizi per la salute dalla lavoratrice e del nascituro. La scelta è subordinata al parere positivo del medico specialista del SSN, o con questo convenzionato, e del Medico competente (art. 20).

 

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli dall’Ispettorato del lavoro o da specifiche norme (art. 17).

 

Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto.

 

L’Ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamenti medici, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo d’astensione obbligatoria:

nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

 

Le lavoratrici che sono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

 

L’interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria nei casi previsti, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

 

Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri hanno diritto a due periodi di riposo giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili nell’arco di una giornata. Se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore il riposo è unico. I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e comportano il diritto della donna a uscire dall’ambiente di lavoro.

 

È vietato il lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno d’età del bambino (art. 53).

 

È vietato adibire le donne ad attività che espongano a radiazioni ionizzanti durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento.

Le lavoratrici hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (art. 69 D.Lgs. 230/95)

 

Ambienti di lavoro dell’Istituto: potenziali fattori di pericolo e di rischio, misure di prevenzione

Lavoratrici gestanti

Le lavoratrici gestanti, dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza, sono escluse da tutte quelle attività che possono influire sulla loro sicurezza e su quella del nascituro, in particolare sono escluse:

- dall’esposizione a radiazioni ionizzanti (si ricorda alle lavoratrici esposte l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato);

- dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti;

- dall’esposizione ad agenti biologici di classe di rischio da 2 a 4 (art. 75 D.Lgs. 626/94 e succ. mod. e integr.);

- dall’esposizione a microrganismi geneticamente modificati di classe di rischio 2 (art. 5 D.Lgs. 206/01);

- dall’esposizione a sostanze cancerogene o mutagene (ad esempio etichettate R 40 - possibilità di effetti irreversibili; R 45 - può provocare il cancro; R 46 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 47 - può provocare malformazioni congenite);

- dall’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente pericolose (vedi riquadro);

- da quelle attività che richiedono di stazionare in piedi o sedute per lunghi periodi, cioè per più del 50% del tempo di lavoro.

 

L’organizzazione del lavoro e la possibilità d’usufruire di pause a libera scelta consente di non stazionare sedute o in posizione eretta in modo continuativo.

 

La posizione seduta mantenuta in modo continuativo porta a una congestione pelvica che può causare varicocele pelvico e la compressione statica dell’utero con conseguente scarsa ossigenazione della placenta e di conseguenza del feto.

La stazione eretta, se prolungata, assommandosi alla fisiologica stasi venosa a carico degli arti inferiori delle gestanti, può causare un ulteriore ostacolo alla circolazione venosa con l’insorgenza di edemi declivi e varici.

 

È consigliabile evitare l’utilizzo di scale, scalette o sistemi similari per raggiungere i ripiani più alti degli scaffali o dei banchi da lavoro, l’utilizzo di questi sistemi potrebbe esporre a un maggior rischio di caduta dall’alto anche a seguito di capogiri, malori.

 

Attenzione deve essere posta nell’accesso alle camere fredde che espone ai rischi collegati agli sbalzi di temperatura (utilizzare gli appositi DPI)

 

Lavoratrici in periodo di allattamento

Le lavoratrici in periodo di allattamento, fino alla fine del periodo di astensione obbligatoria, sono escluse:

- dall’esposizione a radiazioni ionizzanti;

- dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti;

- dall’esposizione ad agenti biologici di classe di rischio da 2 a 4 (art. 75 D. Lgs. 626/94 e s.m.i.);

- dall’esposizione a microrganismi geneticamente modificati di classe di rischio 2 (art. 5 D. Lgs. 206/01);

- dall’esposizione a sostanze cancerogene o mutagene (ad esempio etichettate R 40 - possibilità di effetti irreversibili; R 45 - può provocare il cancro; R 46 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 47 - può provocare malformazioni congenite…);

- dall’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente pericolose

 

È consigliabile evitare l’utilizzo di scale, scalette o sistemi similari per raggiungere i ripiani più alti degli scaffali o dei banchi da lavoro, l’utilizzo di questi sistemi potrebbe esporre a un maggior rischio di caduta dall’alto anche a seguito di capogiri, malori.

 

Attenzione deve essere posta nell’accesso alle camere fredde che espone ai rischi collegati agli sbalzi di temperatura (utilizzare gli appositi DPI)

 

Si ricorda comunque che le frasi di rischio connesse con la riproduzione, sono riportate:

sulle etichette dei contenitori;

sulle schede dati di sicurezza delle sostanze.

 

Le attività lavorative non richiedono il sollevamento o la movimentazione di carichi pesanti, attività che possono determinare induzione o peggioramento di patologie quali la gestosi, ecc.

 

LAVORI VIETATI (art. 7 D.Lgs. 151/01)

Le lavoratrici non possono essere addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, in particolare non possono:

- trasportare e sollevare pesi (sia a braccia e a spalla, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,compreso il carico e lo scarico e ogni altra operazione connessa);

- essere esposte ad agenti fisici: atmosfera di sovrapressione elevata (ad esempio camere sotto pressione, immersione subacquea);

- essere esposte ad agenti biologici: ad esempio toxoplasma, virus della rosolia a meno che non sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

- essere esposte ad agenti chimici: ad esempio piombo e suoi derivati nella misura in cui possano essere assorbiti dall’organismo umano;

- essere addette a lavori sotterranei di carattere minerario;

- essere addette a mansioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche e a lavori che possono comportare il rischio di malattie professionali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);

- essere addette a lavori che espongono alla silicosi e all’asbestosi (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);

- essere addette a lavori che espongono a radiazioni ionizzanti (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);

- essere addette a lavori su scale e impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);

- essere addette a lavori di manovalanza pesante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);

- essere addette a lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);

- essere addette a lavori con macchine comandate a pedale, quando il ritmo di movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);

- essere addette a macchine o utensili che trasmettano intense vibrazioni (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);

- essere addette all’assistenza e alla cura degli infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive e per malattie nervose e mentali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);

- essere addette a lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);

- essere addette a lavori di monda e trapianto del riso (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);

- essere addette a lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione)

 

AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI (elenco non esauriente - art. 11 D.Lgs. 151/01)

 

AGENTI FISICI         colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti

movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorsolombari

rumore

radiazioni ionizzanti

radiazioni non ionizzanti

sollecitazioni termiche

movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia all’interno che all’esterno della sede, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all’attività svolta dalle lavoratrici

 

AGENTI BIOLOGICI            agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 626/94 e s.m. e i., nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II

 

AGENTI CHIMICI     sostanze pericolose etichettate R40, R45, R46, R47

agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del D.Lgs. 626/94

mercurio e suoi derivati

medicamenti antimitodici

monossido di carbonio

agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo

 

PROCESSI INDUSTRIALI COMPRESI NELL’ALLEGATO VIII DEL D.Lgs. 626/94     produzione di auramina

lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone

lavori che espongono elle polveri, fumi e nebbie durante il raffinamento del nichel a temperature elevate

processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico

 

CONDIZIONI DI LAVORO lavori sotterranei di carattere minerario

 

FRASI DI RISCHIO CONNESSE CON LA RIPRODUZIONE

riportate sulle etichette e sulle schede dati di sicurezza

R33 Pericolo d’effetti cumulativi

R39 Pericolo d’effetti irreversibili molto gravi

R40 Possibilità d’effetti cancerogeni–Prove insufficienti

R45 Può provocare il cancro

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie      R47 Può provocare malformazioni congenite

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno