Tutela
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
Sicurezza
e igiene del lavoro
Una gravidanza priva di complicazioni è
assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa,
però, in alcuni casi, il lavoro o l’ambiente nel quale questo si svolge possono
comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del
nascituro. Se nell’attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento sono presenti rischi d’esposizione ad agenti fisici,
chimici o biologici, nonché rischi derivanti dai processi produttivi
(movimenti, postazioni di lavoro, fatica mentale e fisica, ecc.), che possono
influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la normativa stabilisce che il
datore di lavoro concordemente con il medico competente deve adottare misure di
prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle
condizioni o dell’orario di lavoro. Se tali modifiche non sono possibili, il
datore di lavoro deve procedere o allo spostamento della lavoratrice ad altre
mansioni, o all’astensione anticipata dal lavoro informando contestualmente il
Servizio ispezione del lavoro territoriale
Il D.Lgs. 151/01, “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità”, che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli
naturali, adottivi e in affidamento, ha compreso e armonizzato le precedenti
norme:
Legge 1204/71 “Tutela delle lavoratrici madri”;
D.P.R. 1026/76 “Regolamento d’esecuzione della
Legge 1204/71”;
Legge 903/77 “Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro”;
Legge 194/78 “Norme per la tutela sociale della
maternità e sull’interruzione della gravidanza”;
D.Lgs. 645/96 “Recepimento della direttiva
92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Il Testo unico:
1. prescrive le misure per la tutela della salute
e della sicurezza durante il periodo della gravidanza, dalla presentazione del
certificato medico al datore di lavoro, e fino a sette mesi di età del figlio.
La tutela si estende alle adozioni o agli affidi;
2. prevede la possibilità d’usufruire del congedo
parenterale per entrambi i genitori, sia in modo congiunto che separato.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a usufruire
di permessi retribuiti per l’effettuazione d’esami prenatali nel caso in cui
questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro: gli accertamenti
clinici e le visite mediche specialistiche possono essere effettuate dietro
presentazione della richiesta e della documentazione giustificativa attestante
la data e l’orario d’effettuazione degli esami (art. 14).
È vietato adibire al lavoro le donne (art. 16):
- durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto, se il parto ritarda per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima
del parto qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
in questo caso tali giorni non goduti si sommano al periodo di congedo di
maternità dopo il parto.
Per scelta della lavoratrice, ferma restando la
durata complessiva del congedo di maternità, l’astensione può partire dal mese
precedente la data presunta del parto ed estendersi ai quattro mesi successivi,
sempre che non vi siano pregiudizi per la salute dalla lavoratrice e del
nascituro. La scelta è subordinata al parere positivo del medico specialista
del SSN, o con questo convenzionato, e del Medico competente (art. 20).
Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data
presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in
relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli dall’Ispettorato del lavoro o da specifiche norme (art. 17).
Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro
le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore
dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta
del parto.
L’Ispettorato del lavoro può disporre, sulla base
di accertamenti medici, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza fino al periodo d’astensione obbligatoria:
nel caso di gravi complicanze della gestazione o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni.
Le lavoratrici che sono adibite a mansioni
inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
L’interruzione di gravidanza, spontanea o
volontaria nei casi previsti, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
Durante il primo anno di vita del bambino le
lavoratrici madri hanno diritto a due periodi di riposo giornalieri di un’ora
ciascuno, anche cumulabili nell’arco di una giornata. Se l’orario giornaliero
di lavoro è inferiore a sei ore il riposo è unico. I riposi sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e
comportano il diritto della donna a uscire dall’ambiente di lavoro.
È vietato il lavoro notturno dalle ore 24 alle ore
6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
d’età del bambino (art. 53).
È vietato adibire le donne ad attività che
espongano a radiazioni ionizzanti durante il periodo della gravidanza e
dell’allattamento.
Le lavoratrici hanno l’obbligo di comunicare al
datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (art. 69
D.Lgs. 230/95)
Ambienti
di lavoro dell’Istituto: potenziali fattori di pericolo e di rischio, misure di
prevenzione
Lavoratrici gestanti
Le lavoratrici gestanti, dal momento della
presentazione del certificato medico di gravidanza, sono escluse da tutte
quelle attività che possono influire sulla loro sicurezza e su quella del
nascituro, in particolare sono escluse:
- dall’esposizione a radiazioni ionizzanti (si
ricorda alle lavoratrici esposte l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il
proprio stato di gravidanza non appena accertato);
- dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti;
- dall’esposizione ad agenti biologici di classe
di rischio da 2 a 4 (art. 75 D.Lgs. 626/94 e succ. mod. e integr.);
- dall’esposizione a microrganismi geneticamente
modificati di classe di rischio 2 (art. 5 D.Lgs. 206/01);
- dall’esposizione a sostanze cancerogene o
mutagene (ad esempio etichettate R 40 - possibilità di effetti irreversibili; R
45 - può provocare il cancro; R 46 - può provocare alterazioni genetiche
ereditarie; R 47 - può provocare malformazioni congenite);
- dall’esposizione a sostanze chimiche
potenzialmente pericolose (vedi riquadro);
- da quelle attività che richiedono di stazionare
in piedi o sedute per lunghi periodi, cioè per più del 50% del tempo di lavoro.
L’organizzazione del lavoro e la possibilità
d’usufruire di pause a libera scelta consente di non stazionare sedute o in
posizione eretta in modo continuativo.
La posizione seduta mantenuta in modo continuativo
porta a una congestione pelvica che può causare varicocele pelvico e la
compressione statica dell’utero con conseguente scarsa ossigenazione della
placenta e di conseguenza del feto.
La stazione eretta, se prolungata, assommandosi
alla fisiologica stasi venosa a carico degli arti inferiori delle gestanti, può
causare un ulteriore ostacolo alla circolazione venosa con l’insorgenza di
edemi declivi e varici.
È consigliabile evitare l’utilizzo di scale,
scalette o sistemi similari per raggiungere i ripiani più alti degli scaffali o
dei banchi da lavoro, l’utilizzo di questi sistemi potrebbe esporre a un
maggior rischio di caduta dall’alto anche a seguito di capogiri, malori.
Attenzione deve essere posta nell’accesso alle
camere fredde che espone ai rischi collegati agli sbalzi di temperatura
(utilizzare gli appositi DPI)
Lavoratrici
in periodo di allattamento
Le lavoratrici in periodo di allattamento, fino
alla fine del periodo di astensione obbligatoria, sono escluse:
- dall’esposizione a radiazioni ionizzanti;
- dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti;
- dall’esposizione ad agenti biologici di classe
di rischio da 2 a 4 (art. 75 D. Lgs. 626/94 e s.m.i.);
- dall’esposizione a microrganismi geneticamente
modificati di classe di rischio 2 (art. 5 D. Lgs. 206/01);
- dall’esposizione a sostanze cancerogene o
mutagene (ad esempio etichettate R 40 - possibilità di effetti irreversibili; R
45 - può provocare il cancro; R 46 - può provocare alterazioni genetiche
ereditarie; R 47 - può provocare malformazioni congenite…);
- dall’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente
pericolose
È consigliabile evitare l’utilizzo di scale,
scalette o sistemi similari per raggiungere i ripiani più alti degli scaffali o
dei banchi da lavoro, l’utilizzo di questi sistemi potrebbe esporre a un
maggior rischio di caduta dall’alto anche a seguito di capogiri, malori.
Attenzione deve essere posta nell’accesso alle
camere fredde che espone ai rischi collegati agli sbalzi di temperatura
(utilizzare gli appositi DPI)
Si ricorda comunque che le frasi di rischio
connesse con la riproduzione, sono riportate:
sulle etichette dei contenitori;
sulle schede dati di sicurezza delle sostanze.
Le attività lavorative non richiedono il
sollevamento o la movimentazione di carichi pesanti, attività che possono
determinare induzione o peggioramento di patologie quali la gestosi, ecc.
LAVORI
VIETATI (art. 7 D.Lgs. 151/01)
Le lavoratrici non possono essere addette a lavori
pericolosi, faticosi e insalubri, in particolare non possono:
- trasportare e sollevare pesi (sia a braccia e a
spalla, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei
pesi,compreso il carico e lo scarico e ogni altra operazione connessa);
- essere esposte ad agenti fisici: atmosfera di
sovrapressione elevata (ad esempio camere sotto pressione, immersione
subacquea);
- essere esposte ad agenti biologici: ad esempio
toxoplasma, virus della rosolia a meno che non sussista la prova che la
lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di
immunizzazione;
- essere esposte ad agenti chimici: ad esempio
piombo e suoi derivati nella misura in cui possano essere assorbiti
dall’organismo umano;
- essere addette a lavori sotterranei di carattere
minerario;
- essere addette a mansioni per le quali vige
l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche e a lavori che possono
comportare il rischio di malattie professionali (durante la gestazione e sino a
7 mesi dopo il parto);
- essere addette a lavori che espongono alla
silicosi e all’asbestosi (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);
- essere addette a lavori che espongono a
radiazioni ionizzanti (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);
- essere addette a lavori su scale e impalcature
mobili e fisse (durante la gestazione e sino al termine del periodo
d’interdizione);
- essere addette a lavori di manovalanza pesante
(durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);
- essere addette a lavori che comportano una
stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano a una posizione
particolarmente affaticante (durante la gestazione e sino al termine del
periodo d’interdizione);
- essere addette a lavori con macchine comandate a
pedale, quando il ritmo di movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo
(durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);
- essere addette a macchine o utensili che
trasmettano intense vibrazioni (durante la gestazione e sino al termine del
periodo d’interdizione);
- essere addette all’assistenza e alla cura degli
infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive e per malattie nervose
e mentali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);
- essere addette a lavori agricoli che implicano
la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame (durante la gestazione e
sino a 7 mesi dopo il parto);
- essere addette a lavori di monda e trapianto del
riso (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione);
- essere addette a lavori a bordo delle navi,
degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in
moto (durante la gestazione e sino al termine del periodo d’interdizione)
AGENTI,
PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA SICUREZZA DELLE
LAVORATRICI (elenco non esauriente - art. 11 D.Lgs. 151/01)
AGENTI FISICI colpi,
vibrazioni meccaniche o movimenti
movimentazione manuale dei carichi pesanti che
comportano rischi soprattutto dorsolombari
rumore
radiazioni ionizzanti
radiazioni non ionizzanti
sollecitazioni termiche
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia
all’interno che all’esterno della sede, fatica mentale e fisica e altri disagi
connessi all’attività svolta dalle lavoratrici
AGENTI BIOLOGICI agenti
biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
626/94 e s.m. e i., nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie
che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II
AGENTI CHIMICI sostanze
pericolose etichettate R40, R45, R46, R47
agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del
D.Lgs. 626/94
mercurio e suoi derivati
medicamenti antimitodici
monossido di carbonio
agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo
PROCESSI INDUSTRIALI COMPRESI NELL’ALLEGATO VIII
DEL D.Lgs. 626/94 produzione di
auramina
lavori che espongono agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle
polveri di carbone
lavori che espongono elle polveri, fumi e nebbie
durante il raffinamento del nichel a temperature elevate
processo agli acidi forti nella fabbricazione di
alcool isopropilico
CONDIZIONI DI LAVORO lavori sotterranei di carattere minerario
FRASI DI RISCHIO CONNESSE CON LA RIPRODUZIONE
riportate sulle etichette e sulle schede dati di
sicurezza
R33 Pericolo d’effetti cumulativi
R39 Pericolo d’effetti irreversibili molto gravi
R40 Possibilità d’effetti cancerogeni–Prove
insufficienti
R45 Può provocare il cancro
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie R47 Può provocare malformazioni congenite
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non
ancora nati
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al
seno